martedì 18 febbraio 2014

Fondata sul lavoro.

Oltre all'immediato richiamo all'articolo 1, spesso strumentalmente banalizzato, ma che banale è solo all'apparenza, la Costituzione Italiana fa spesso riferimento al lavoro, in modo diretto o indiretto a dimostrare che dire esplicitamente 
«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» 
non fu, come molti vorrebbero far credere, un vuoto diktat da "comunisticomunisticomunisti" né un vezzo da "radical-chic", ma il riconoscimento del ruolo che il lavoro ha e deve avere nella vita dell'uomo e nella società: non è un caso che di diritto al lavoro parlino almeno 10 articoli e che a questi seguano quelli relativi alla impresa e al credito.

Il lavoro, per la Costituzione, non deve essere qualsiasi né a qualsiasi costo, anzi, come recita l'articolo 4:
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.»

Nell'ottica dunque di concorrere, «secondo le proprie possibilità e la propria scelta», al «progresso materiale o spirituale della società», esso va protetto, regolato e quando possibile migliorato:
«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.» (Art. 35)
per tendere costantemente, come recita l'Articolo 3, al «pieno sviluppo della persona umana» allo scopo di favorire «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Ma leggendo gli articoli immediatamente successivi 
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.» (Art. 36) 
«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.» (Art. 37)
diventa evidente quanto ormai la realtà degradata che viviamo quotidianamente si sia allontanata dal dettato costituzionale, sia in termini di degna retribuzione sia di parità nella fruizione dei diritti!

Per la Carta, anche quando il lavoro non c'è più, che sia per un tempo breve o definitivamente, va garantito il rispetto della «pari dignità sociale» di ogni cittadino:
«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.» (Art. 38)

Ma nessun diritto va mai dato per scontato, è anzi necessario difendere e ribadire il grado di civiltà raggiunto con i mezzi e nelle sedi opportune. Per questo è garantita la libertà dei sindacati, come organizzazioni mediante cui i lavoratori difendono i propri diritti:
"L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce." (Art. 39)

Dunque viene formalmente riconosciuto come diritto fondamentale il principale mezzo che i lavoratori hanno per far valere le proprie ragioni:
"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano." (Art. 40)

A ribadire, anche dal lato della «iniziativa economica privata», che il lavoro non deve essere qualsiasi né a qualsiasi costo, è il successivo Articolo 41 che è stato, non per caso, fatto spesso oggetto di attacchi per indebolirlo:
«L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.» 
Per limitare e non assecondare l'interpretazione della libertà di iniziativa economica come finalizzata al mero accumulo di profitto e «stabilire equi rapporti sociali», «la legge impone obblighi e vincoli» e «aiuta la piccola e media proprietà» (dall'Art. 44), inoltre sono previste nella Costituzione espropri e trasferimenti di «imprese o categorie di imprese» per destinarle «allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti», allo scopo di salvaguardare utilità e interesse generale, e:
«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.» (Art. 46)


Non è possibile ripercorrere qui la parabola compiuta dal diritto del lavoro negli ultimi 70 anni, né ricostruire la complessa evoluzione del conflitto sociale in questo paese e del rapporto tra lavoratori, sindacati, aziende, né descrivere come questo rapporto sia stato prima regolato e poi sostanzialmente deregolato dai moltissimi interventi legislativi, di cui diversi illegittimi.

Semplicemente volevamo provare a tornare ai principi costituzionali, ricordando che vennero formulati in un paese in macerie e con l'intenzione di costruire, dopo profonde riflessioni e accesi dibattiti, una comunità politica e sociale adatta a creare reale benessere per tutti, come a fissare lo scheletro di un ambizioso ma necessario programma politico di lungo respiro.

E restituirvi l'impressione di quanto oggi ne siamo lontani.

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