martedì 12 marzo 2024

COSTITUZIONE ITALIANA VIGENTE

COSTITUZIONE ITALIANA

TESTO VIGENTE

aggiornato

alla legge costituzionale

26 settembre 2023, N. 1




COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA (*)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO


Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;


(*) Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4 novembre 1991, n. 1 «Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell’8 novembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3 «Modifica dell’articolo 68 della Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999); 23 novembre 1999, n. 2 «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione» (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 gennaio 2000, n. 1 «Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000); 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001); 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001); 23 ottobre 2002, n. 1 «Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002); 30 maggio 2003, n. 1 «Modifica dell’articolo 51 della Costituzione» (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003); 2 ottobre 2007, n. 1 «Modifica dell’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte» (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007); 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012); 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020); 18 ottobre 2021, n. 1 «Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica» (G.U. n. 251 del 20 ottobre 2021); 11 febbraio 2022, n. 1 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente» (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022); 7 novembre 2022, n. 2 «Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità» (G.U. n. 267 del 15 novembre 2022); 26 settembre 2023, n. 1 «Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva» (G.U. n. 235 del 7 ottobre 2023).

NOTA. – Le note contrassegnate con numeri arabi rimandano agli articoli della Costituzione correlati.



Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;


PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:


PRINCIPI FONDAMENTALI


Art. 1.


L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro1.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale2 e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso3, di razza, di lingua4, di religione5, di opinioni politiche6, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto


1 Cost. 139 2 Cost. XIV 3 Cost. 292, 371, 481, 511, 1177 4 Cost. 6 5 Cost. 8, 19

6 Cost. 22


la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese1.


Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.


Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo2; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento3.


Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche4.


Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.


1 Cost. 343 2 Cost. 118 3 Cost. 114 e segg., IX 4 Cost. 31, X


I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale1.


Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge2.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9. (*)

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica3.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali4.


Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente» (Gazz. Uff. n. 44 del 22 febbraio 2022).


1 Cost. 138 2 Cost. 31, 19, 20 3 Cost. 33, 34 4 Cost. 321, 412, 3


La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici1. (*)


Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.


(*) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «Estradizione per i delitti di genocidio» (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).


1 Cost. 26


PARTE I


DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI


TITOLO I


RAPPORTI CIVILI


Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria1 e nei soli casi e modi previsti dalla legge2.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà3.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla


1 Cost. 1116, 7 2 Cost. 142, 253 3 Cost. 273


legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale1.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria2 con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche3.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge4.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.


1 Cost. 132, 1116 2 Cost. 1116 3 Cost. 1201, XIII2 4 Cost. 354


Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale1.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume2.


Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività3.


Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria4 nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


1 Cost. 19, 20, 391, 49 2 Cost. 31, 8, 181, 20 3 Cost. 8, 181, 19 4 Cost. 1116


Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome1.


Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.


Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi2.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.


1 Cost. 31 2 Cost. 1031, 1131



Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge1.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge2.

Art. 26. (*)

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici3.

Art. 27. (**)

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

(*) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «Estradizione per i delitti di genocidio» (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).

(**) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 «Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte» (Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007).


1 Cost. 1022 2 Cost. 132 3 Cost. 104

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato1.

Non è ammessa la pena di morte.


Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici2.



TITOLO II


RAPPORTI ETICO-SOCIALI


Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare3.


Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.


1 Cost. 134 2 Cost. 973 3 Cost. 31



Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo1.


Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti2.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


Art. 33. (*)

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento3.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1

«Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva» (Gazz. Uff. n. 235 del 7 ottobre 2023).


1 Cost. 371 2 Cost. 93, 412, 3 3 Cost. 91

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme1.


Art. 34.

La scuola è aperta a tutti2.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi3.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.


1 Cost. 1173 2 Cost. 91 3 Cost. 32




TITOLO III


RAPPORTI ECONOMICI


Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero1.


Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.


Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore2. Le condizioni di lavoro devono consentire


1 Cost. 162 2 Cost. 31


l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione1.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.


Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.


Art. 39.

L’organizzazione sindacale è libera2.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.


1 Cost. 312 2 Cost. 181



Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41. (*) L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale

o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana1.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali2.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti3.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale4.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente» (Gazz. Uff. n. 44 del 22 febbraio 2022).


1 Cost. 93, 321 2 Cost. 93, 321, 43 3 Cost. 44, 472 4 Cost. 44


Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale1.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà2.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.


1 Cost. 413 2 Cost. 422, 3



Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.


Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese1.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI Art. 48. (*)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età2.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 «Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» (Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 2000).


1 Cost. 422 2 Cost. 31, 561, 581, 712, 751, 3, 1382, XIII1

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge1.


Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale2.


Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.


Art. 51. (*)

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 «Modifica dell’articolo 51 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2003).


1 Cost. XII2, XIII1 2 Cost. 181, 983, XII1


condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge1. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.


Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.


Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività2.


Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.


1 Cost. 31, 563, 582, 841, 974, 1044, 106, 1351, 2, 6 2 Cost. 1192





PARTE II


ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA


TITOLO I


IL PARLAMENTO


SEZIONE I – Le Camere


Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune1 dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione2.


Art. 56. (*)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto3.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età4.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


(*) Articolo modificato con le leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963); 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001); 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).


1 Cost. 632, 642, 3 2 Cost. 83, 902, 91, 1044, 1351, 7 3 Cost. 481 4 Cost. 511



Art. 57. (*)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno1.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


(*) Articolo modificato con le leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 40 del 12

febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964); 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001); 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).


1 Cost. 131

Art. 58. (*)

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto1.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno2.


Art. 59. (**)

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.


Art. 60. (***)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni3.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 «Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica» (Gazz. Uff. n. 251 del 20 ottobre 2021).

(**) Articolo modificato con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).

(***) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2

«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).


1 Cost. 481 2 Cost. 511 3 Cost. 88


Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni1.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti2.


Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti3.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.


Art. 63.


Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune4, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.


Art. 64.


Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti5.


1 Cost. 853, 873 2 Cost. 772 3 Cost. 772 4 Cost. 552, 852, 862 5 Cost. 643


Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite1 possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale2.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


Art. 65.


La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore3.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere4.


Art. 66.


Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità5.


Art. 67.


Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.


1 Cost. 552 2 Cost. 552, 641, 732, 791, 812, 833, 902, 1381, 3 3 Cost. 842, 1047, 1222,

1356 4 Cost. 66 5 Cost. 65


Art. 68. (*)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.


Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.


SEZIONE II – La formazione delle leggi 1


Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 «Modifica dell’articolo 68 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 256 del 30 ottobre 1993).


1 Cost. 117


Art. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo1, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale2.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli3.


Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza4.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per


1 Cost. 874 2 Cost. 993, 1212 3 Cost. 481 4 Cost. 732


i disegni di legge in materia costituzionale1 ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa2, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali3, di approvazione di bilanci e consuntivi4.


Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione5.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza6, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito7.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere8 chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata9.


Art. 75.

È indetto referendum popolare10 per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge11, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali12.


1 Cost. 1381 2 Cost. 76 3 Cost. 80 4 Cost. 814 5 Cost. 74, 875, 1382 6 Cost. 722

7 Cost. 643 8 Cost. 872 9 Cost. 731 10 Cost. 876 11 Cost. 76, 77 12 Cost. 481,

1212


Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio1, di amnistia e di indulto2, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali3.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei

voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del

referendum.


Art. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato5 al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti6.


Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere7, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria8.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni9.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.


1 Cost. 814 2 Cost. 791 3 Cost. 80 4 Cost. 481 5 Cost. 724 6 Cost. 751, 771,

875, 89, 134 7 Cost. 76 8 Cost. 751 9 Cost. 612, 622, 875, 89, 134



Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra1 e conferiscono al Governo i poteri necessari.


Art. 79. (*)

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale2.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.


Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali3 che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi4.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).


1 Cost. 879 2 Cost. 643, 752 3 Cost. 878 4 Cost. 724, 752, V


Art. 81. (*)

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali1.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo2.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.


Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (Gazz. Uff. n. 95 del 23 aprile 2012).


1 Cost. 643 2 Cost. 724, 752, 1002



TITOLO II


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri1.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione2 eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato3.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta4.


Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici5.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.


1 Cost. 552, 852 2 Cost. 852 3 Cost. 1212, 131, II 4 Cost. 643 5 Cost. 511


Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati1 convoca in seduta comune il Parlamento2 e i delegati regionali3, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove4. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica5.


Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati6 indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione7.


Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere8.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione9.


1 Cost. 632 2 Cost. 831 3 Cost. 832 4 Cost. 611 5 Cost. 862 6 Cost. 632 7 Cost. 853

8 Cost. 741 9 Cost. 611


Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo1.

Promulga le leggi2 ed emana i decreti aventi valore di legge3 e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione4.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere5.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere6.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura7.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.


Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse8.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)


(*) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 «Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).


1 Cost. 711 2 Cost. 731, 74, 1382 3 Cost. 76, 77 4 Cost. 751, 1382 5 Cost. 80

6 Cost. 78 7 Cost. 1042 8 Cost. 601


Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo1 e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune2, a maggioranza assoluta dei suoi membri3. (*)


Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune4.


(*) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. n. 153 del 3 luglio 1989).


1 Cost. 76, 77 2 Cost. 552 3 Cost. 643, 134, 1357 4 Cost. 552


TITOLO III


IL GOVERNO


SEZIONE I – Il Consiglio dei ministri


Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.


Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.


Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.


Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri1.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri2.

Art. 96. (*)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.


SEZIONE II. La Pubblica Amministrazione

Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).


1 Cost. 89 2 Cost. 972


l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. (*)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge1, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari2.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge3.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero4.


SEZIONE III – Gli organi ausiliari

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (Gazz. Uff. n. 95 del 23 aprile 2012).


1 Cost. 953 2 Cost. 28 3 Cost. 511 4 Cost. 49


È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa1 e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.


Art. 100.

Il Consiglio di Stato2 è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti3 esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito4.

La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo5.


TITOLO IV


LA MAGISTRATURA


SEZIONE I – Ordinamento giurisdizionale

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.


1 Cost. 711 2 Cost. 1031 3 Cost. 1032 4 Cost. 814 5 Cost. 1082


Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario1.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali2. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura3.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia4.


Art. 103.

Il Consiglio di Stato5 e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi6.

La Corte dei conti7 ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge8.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate9.


Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.


1 Cost. 108 2 Cost. 251 3 Cost. 108, VI 4 Cost. 108 5 Cost. 1001 6 Cost. 241,

1118, 1131, 1251 7 Cost. 1002 8 Cost. 1118, 1131 9 Cost. 1117, VI2


Il Consiglio superiore della magistratura1 è presieduto dal Presidente della Repubblica2.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune3 tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio4.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale5.


Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati6.


Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario7 può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.


1 Cost. 105, 1063, 1071 2 Cost. 8710 3 Cost. 552 4 Cost. 511 5 Cost. 651, 1221

6 Cost. 106, 107 7 Cost. 108


Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori1.


Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare2.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario3.


Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge4.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali5, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia6.


1 Cost. 511, 105 2 Cost. 110 3 Cost. 105 4 Cost. 1021, 1062, VII1 5 Cost. 1003

6 Cost. 1022, 3


Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.


Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia1 l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


SEZIONE II Norme sulla giurisdizione


Art. 111. (*)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V. anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo» (Gazz. Uff. n. 50 del marzo 2000).


1 Cost. 1072


Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati1.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale2, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge3. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra4.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione5.


Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.


1 Cost. 132, 142, 152, 213 2 Cost. 132 3 Cost. 1373 4 Cost. 1033, VI2 5 Cost. 1031, 2


Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa1.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


TITOLO V


LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (*)


Art. 114. (**)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni2 e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(*) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].

(**) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).


1 Cost. 241, 1031, 2, 1251 2 Cost. 5, 131




Art. 115. (*)

[Abrogato]


Art. 116. (**)

Il Friuli Venezia Giulia1, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. (***)

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(*) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(**) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(***) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455» (Gazz. Uff. n. 58 del 9 marzo 1948); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna» (Gazz. Uff. n. 58 del 9 marzo 1948); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d’Aosta» (Gazz. Uff. n. 59 del 10 marzo 1948); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (Gazz. Uff. n. 62 del 13 marzo 1948); legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» (Gazz. Uff. n. 29 del febbraio 1963); legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (Gazz. Uff. n. 3 del 5 gennaio 1972); legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia» (Gazz. Uff. n. 63 del 7 marzo 1972); D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (Gazz. Uff. n. 301 del 20 novembre 1972); legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d’Aosta» (Gazz. Uff. n. 87 del 14 aprile 1989); legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (Gazz. Uff. n. 26 del 1º febbraio 2001); legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 «Modifica dell’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1» (Gazz. Uff. n. 40 del 16 febbraio 2013); legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 «Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie» (Gazz. Uff. n. 41 del 18 febbraio 2013); legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3 «Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale» (Gazz. Uff. n. 50 del 28 febbraio 2013); legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 «Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare» (Gazz. Uff. n. 184 dell’8 agosto 2016); legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina» (Gazz. Uff. n. 291 del 14 dicembre 2017).


1 Cost. X


Art. 117. (*)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato1 e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali2.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  1. politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

  2. immigrazione;

  3. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

  4. difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

  5. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

  6. organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

  7. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

  8. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001) e con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (Gazz. Uff. n. 95 del 23 aprile 2012).


1 Cost. 70 e segg. 2 Cost. 1212


  1. cittadinanza, stato civile e anagrafi;

  1. giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

  2. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

  3. norme generali sull’istruzione;

  4. previdenza sociale;

  5. legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

  6. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

  7. pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

  8. tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato1.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato2.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive3.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.


1 Cost. 337, 1212 2 Cost. 1212 3 Cost. 31



Art. 118. (*)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza1.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.



(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).


1 Cost. 51


Art. 119. (*)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione1 e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001), con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (Gazz. Uff. n. 95 del 23 aprile 2012) e con la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 «Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità» (Gazz. Uff. n. 267 del 15 novembre 2022).


1 Cost. 532



Art. 120. (*)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni1, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).


1 Cost. 161



Art. 121. (*)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione1 e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione2 e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere3.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione4, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni» (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).


1 Cost. 1171, 3, 4 2 Cost. 751, 832, 1225, 1232, 1262, 132, 1382 3 Cost. 711 4 Cost. 1181


Art. 122. (*)

Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità1 del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo2. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta3.

Art. 123. (**)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.



(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni» (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

(**) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1

«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni» (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).


1 Cost. 842, 1047, 1356 2 Cost. 651 3 Cost. 1212


Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione1.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.


Art. 124. (*)

[Abrogato]



(*) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).


1 Cost. 1212


Art. 125. (*)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione1.


Art. 126. (**)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. (***)

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(**) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni» (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

(***) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.» [Articolo 11, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»

(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].


1 Cost. 1031, 1131


La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione1.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.


Art. 127. (*)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale2 entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale3 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).


1 Cost. 1212 2 Cost. 134, 136 3 Cost. 134, 136


Art. 128. (*)

[Abrogato]


Art. 129. (**)

[Abrogato]


Art. 130. (***)

[Abrogato]


Art. 131. (****) Sono costituite le seguenti Regioni1:

Piemonte; Valle d’Aosta2; Lombardia;

Trentino-Alto Adige3; Veneto;

Friuli-Venezia Giulia4; Liguria;

Emilia-Romagna; Toscana;


(*) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(**) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(***) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(****) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3

«Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964).


1 Cost. 114 2 Cost. 572, 832, 116 3 Cost. 116 4 Cost. 116, X


Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi1;

Molise2;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia3;

Sardegna4.


Art. 132. (*)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse5.

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra6.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).


1 Cost. IV 2 Cost. 572, IV 3 Cost. 116 4 Cost. 116 5 Cost. XI 6 Cost. 1212


Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.


TITOLO VI


GARANZIE COSTITUZIONALI


SEZIONE I – La Corte costituzionale


Art. 134. (*)

La Corte costituzionale giudica1:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge2, dello Stato e delle Regioni3;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione4.


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. anche l’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff.

n. 62 del 14 marzo 1953).


1 Cost. VII2 2 Cost. 76, 77 3 Cost. 127, 1361 4 Cost. 90


Art. 135. (*)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune1 e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative2.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio3.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio


(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

«Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967); nonché con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (Gazz. Uff.

n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. inoltre l’articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 come modificato dall’articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l’accusa».


1 Cost. 552 2 Cost. 511 3 Cost. 511


regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge1. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica2 intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore3, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari4.


Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge5, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.


Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. (*)


(*) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 «Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

«Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967).


1 Cost. 511, 651, 842, 1221 2 Cost. 90 3 Cost. 582 4 Cost. 552 5 Cost. 127, 134


Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione1.


SEZIONE II Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali


Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione2.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare3 quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata4 se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi5.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti6.


Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale7.


1 Cost. 1117 2 Cost. 72, 643, 724 3 Cost. 876 4 Cost. 731, 876 5 Cost. 481, 1212

6 Cost. 643 7 Cost. 11


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.


III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.


Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.


IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.


V.

La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.


VI.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.


VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la


Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione. (*)


VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.



(*) Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967) con l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».


IX.

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.


(*) L’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 «Scadenza del termine di cui alla XI delle “Disposizioni transitorie e finali” della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 79 del 1º aprile 1958), stabilisce che: «Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».



XIII. (*)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.


XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.



(*) L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che: «I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».


XV.

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.


XVI.

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1º gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.




La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.


Data a Roma, addì 27 dicembre 1947


ENRICO DE NICOLA


CONTROFIRMANO



Il Presidente Il Presidente

dell’Assemblea Costituente del Consiglio dei ministri

UMBERTO TERRACINI ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI