lunedì 11 marzo 2024

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849

DECRETO FONDAMENTALE DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

approvato alle ore 2 del mattino dell’8 febbraio 1849 dall'Assemblea Costituente romana ed italiana con 120 voti favorevoli, 9 contrari in modo assoluto, 1 contrario motivato e 12 astenuti. 

Art. 1 — Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano.

Art. 2 — Il Pontefice romano avrà tutte le guarantigie necessarie per la indipendenza nell’esercizio della sua potestà spirituale. 

Art. 3 — La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana. 

Art. 4. — La Repubblica Romana avrà col resto d’Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.


PRINCIPII FONDAMENTALI 

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. 

II. Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta. 

III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. 

IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità, propugna l’italiana. 

V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica. 

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici. 

VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale. 

TITOLO I DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI 

ART. 1. — Sono cittadini della Repubblica: Gli originarii della Repubblica; Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi; Gli stranieri col domicilio di dieci anni; I naturalizzati con decreto del potere legislativo. 

ART. 2. — Si perde la cittadinanza: Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú tornare; Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo; Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero; Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo; Per condanna giudiziale. 

ART. 3. — Le persone e le proprietà sono inviolabili. 

ART. 4. — Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti. 

ART. 5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte. 

ART. 6. — Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge. 

ART. 7. — La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva. 

ART. 8. — L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge. 

ART. 9. — Il segreto delle lettere è inviolabile. 

ART. 10. — Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente. 

ART. 11. — L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera. 

ART. 12. — Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge. 

ART. 13. — Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità. 

ART. 14. — La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato. 


TITOLO II DELL’ORDINAMENTO POLITICO 

ART. 15. — Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario. 


TITOLO III DELL’ASSEMBLEA 

ART. 16. — L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo. 

ART. 17. — Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile. 

ART. 18. — Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri. 

ART. 19. — Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti. 

ART. 20. — I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico. 

ART. 21. — L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione. Si rinnova ogni tre anni. 

ART. 22. — L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno. 

ART. 23. — L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato. 

ART. 24. — Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti. 

ART. 25. — Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto. 

ART. 26. — I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione. 

ART. 27. — Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante. 

ART. 28. — Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare. 

ART. 29. — L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati. 

ART. 30. — La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato. 

ART. 31. — Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza. 

ART. 32. — Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.


TITOLO IV DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO 

ART. 33. — Tre sono i consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica, e dell’età di 30 anni compiti. 

ART. 34. — L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica. 

ART. 35. — Vi sono sette ministri di nomina del Consolato: 1. Degli affari interni; 2. Degli affari esteri; 3. Di guerra e marina; 4. Di finanze; 5. Di grazia e giustizia; 6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza. 

ART. 36. — Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali. 

ART. 37. — Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri. 

ART. 38. — Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri. 

ART. 39. — Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica. 

ART. 40. — I ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li risguardano. 

ART. 41. — I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza. 

ART. 42. — Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento. 

ART. 43. — I consoli e i ministri sono responsabili. 

ART. 44. — I consoli e i ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge. 

ART. 45. — Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione. 


TITOLO V DEL CONSIGLIO DI STATO 

ART. 46. — Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall’Assemblea. 

ART. 47. — Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche. 

ART. 48. — Esso emana que’ regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare. 


TITOLO VI DEL POTERE GIUDIZIARIO 

ART. 49. — I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato. 

ART. 50. — Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza. 

ART. 51. — Per le contese civili vi è una magistratura di pace. 

ART. 52. — La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse. 

ART. 53. — Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa. 

ART. 54. — Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica. 

ART. 55. — Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo . È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna. 


TITOLO VII DELLA FORZA PUBBLICA 

ART. 56. — L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito. 

ART. 57. — L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina. 

ART. 58. — Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea. 

ART. 59. — I generali sono nominati dall’Assemblea sopra proposta del Consolato. 

ART. 60. — La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso. 

ART. 61. — Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione. 

ART. 62. — Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione. 


TITOLO VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE 

ART. 63. — Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti. 

ART. 64. — L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti. 

ART. 65. — L’Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi. 


DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

ART. 66. — Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione. 

ART. 67. — Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente. 

ART. 68. — Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati. 

ART. 69. — Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma. 


Il Presidente G. GALLETTI 

I Vice-Presidenti A. SALICETI – E. ALLOCCATELLI I 

Segretari G. PENNACCHI – G. COCCHI – A. FABRETTI – A. ZAMBIANCHI


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